Scheda di trasporto

L'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/05, inserito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 214/08, ha istituito l'obbligo della "Scheda di trasporto", al fine di: 

- favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi 

- conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale 

Le disposizioni attuative della suddetta "scheda di trasporto" sono state emanate con il D.M. 30.06.09, pubblicato sulla G.U. n. 153/09 ed entrato in vigore lo scorso 19.07.2009

soggetti obbligati alla compilazione della scheda di trasporto sono: 
- il committente, cioè “l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore” 
- il soggetto delegato dal committente. 

La scheda di trasporto deve essere: 
consegnata al vettore, cioè all’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi 
conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto terzi 
esibita in sede di controllo stradale 

N.B. L’esonero dalla compilazione vale solo per i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato. 

Il nuovo documento deve contenere le seguenti indicazioni: 
- dati dell'autotrasportatore per conto di terzi (tra cui l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori) 
- dati del committente il trasporto 
- dati del caricatore 
- dati del proprietario della merce 
- dati della merce trasportata (tipologia, quantità/peso, luogo di carico e luogo di scarico); 
eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza; 
osservazioni varie, da compilare a cura del vettore qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie; 
eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da un altro dei soggetti coinvolti; 
luogo e data di compilazione; 
generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente; 
firma 

L’utilizzo di documenti equipollenti quali: 
- copia del contratto scritto di trasporto (previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 286/05), 
- DDT (previsto dal DPR n. 472/96), 
- i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (di cui al D.Lgs. n. 504/95), 
- la lettera di vettura internazionale CMR, 
- i documenti doganali, 
- il documento di cabotaggio (di cui al D.M. 3.04.09), 
- ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al D.M. 30.06.09 in esame, 
esonera dall’emissione della scheda di trasporto, purché tali documenti vengano integrati con gli elementi previsti per la scheda di trasporto

Pertanto, in base agli adempimenti fiscali richiesti dalle norme sopra menzionate e al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni del caso, Vi informiamo che abbiamo provveduto a realizzare un aggiornamento per l’inserimento dei dati da indicare obbligatoriamente. 

Tale aggiornamento verrà installato presso la Vs. sede da parte di uno dei ns. collaboratori che si occuperà di modificare i moduli dei Vs. documenti per permettere la stampa delle informazioni inserite. 

A seguito di tale intervento, verrà addebitata la trasferta presso la Vs. sede, mentre le ore effettuate verranno scalate dal pacchetto in essere o conteggiate a consuntivo. 

Al fine di poter organizzare le uscite per l'installazione di quanto sopra, qualora foste interessati e rientraste tra i soggetti obbligati, Vi chiediamo di contattarci per fissare un appuntamento.